0432/204620 - 0432/289330
·
segreteria@quagliaromigliorati.it
·
Lun-Ven 08:30–12:30, 15:30–18:30
Contatti

Sono legittime le pretese di restituzione dei maggiori stipendi? L’articolo 2033 c.c. sotto la lente della Corte costituzionale

L’art. 2033 del Codice Civile, che disciplina l’indebito oggettivo, sancendo il diritto alla restituzione dei pagamenti non dovuti, è all’attenzione della Corte Costituzionale.

Con l’ordinanza interlocutoria 14 dicembre 2021, n. 40004, pronunciata con riguardo a un caso in cui un Comune aveva intimato a una dipendente la restituzione di somme asseritamente erogate in eccedenza, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha infatti sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale l’art. 2033 c.c. La norma consentirebbe un’ingerenza non proporzionata nel diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente percipiente nella definitività dell’attribuzione. Secondo l’ordinanza di rimessione l’art. 2033 sarebbe in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, in rapporto all’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU che recita:

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”.

Secondo la Corte, in linea con un orientamento consolidato della Corte EDU, esiste un legittimo affidamento del percipiente alla definitività dell’attribuzione patrimoniale qualora sussistano: un pagamento effettuato dalla pubblica amministrazione spontaneamente ovvero su domanda del dipendente in buona fede; l’apparenza del titolo del pagamento; la durata nel tempo dei versamenti; l’assenza della riserva di ripetizione; la buona fede del ricevente.

In definitiva, ricorrendo le condizioni appena ricordate, la ripetizione dell’indebito viola il giusto equilibrio tra l’interesse pubblico generale e il diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni.

L’ordinanza di rimessione appare condivisibile se si pensa che le richieste di ripetizione dell’indebito, anche pensionistico, pervengono a distanza di anni sicché erogazioni mensili anche modeste producono infine indebito di considerevole importo.

Clicca QUI per leggere l’ordinanza interlocutoria.

Se necessiti di una consulenza sul tema, non esitare a contattarci!

Non renderemo noti mai i nomi dei Clienti e neppure quelli delle controparti.

Le informazioni professionali rese dagli avvocati Marco Quagliaro e Valentina Migliorati su questo sito web o sui social network sottostanno al rigoroso rispetto del principio di correttezza e seguono i criteri di trasparenza e veridicità.

Dunque, non leggerete mai i nomi dei nostri Clienti, né delle controparti. Questa prassi, peraltro sempre più utilizzata nei siti internet e nel web, costituisce violazione deontologica: “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché queste vi consentano” (art. 35, comma ottavo, del Codice deontologico forense). Vogliamo rispettare il segreto professionale, allo stesso modo in cui a nessuno farebbe piacere che il proprio medico pubblicizzasse il suo nome come paziente. Vogliamo altresì evitare ogni forma di pubblicità decettiva (ingannevole): i nomi dei Clienti o delle controparti, per quanto importanti o rinomati, non sono affatto garanzia di competenza professionale perché la difficoltà del caso non è collegata al nome della parte assistita o della controparte.

Articoli recenti

11
Infortunio in itinere e conseguenze risarcitorie
5 Giugno 2024
11
Patto di non concorrenza: quando è nullo
21 Maggio 2024
11
Incidenti stradali: la sospensione della prescrizione nelle obbligazioni solidali passive
14 Maggio 2024